La puzza del ristorante è un reato: si tratta, per i profani, di “getto pericoloso di cose”, sanzionato dal Codice penale (articolo 674) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206, tanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 44257, pubblicata il 26 settembre 2017.
Da il sole 24
È «GETTO PERICOLOSO DI COSE»
di Paolo Accoti e Saverio Fossati
" In sostanza, l'imputato è stato giudicato per l'emissione di cattivi odori provenienti da un ristorante dallo stesso gestito, per il quale veniva condannato dal Tribunale di Roma. Proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'imputato sosteneva l'insussistenza della sua condotta e, comunque, l‘assenza di dolo.
Ma la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha afferma, in ogni caso, che “la sentenza in esame ha fatto buon governo del principio a mente del quale il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (Getto pericoloso di cose) è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche - e, quindi, valori soglia - in materia di odori>> e che, al fine di valutare la presenza o meno della molestia, si deve tener conto del concetto di normale tollerabilità, previsto dall'art. 844 cod. civ. in un'ottica strettamente individualistica”.
la sentenza Cass pen 44257 2017.pdf